E-commerce e Fisco: Tutto Quello che Devi Sapere per Essere Sempre in Regola!

Schema di Sintesi delle Novità IVA dal 1° Luglio 2021

Con il D.Lgs. 83/2021, recependo la Direttiva UE 2017/2455, l’Italia ha introdotto nuove regole per il commercio elettronico, valide dal 1° luglio 2021. Le nuove norme riguardano la tassazione IVA delle vendite a distanza di beni e dei servizi digitali all’interno dell’UE, con l'obiettivo di uniformare e semplificare la gestione IVA per le imprese.

I nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) permettono ora di utilizzare un unico sportello per dichiarare e versare l’IVA su una vasta gamma di transazioni, comprese le vendite di beni e i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE). Dal 1° aprile 2021, gli Stati membri dell’UE hanno consentito ai soggetti passivi e ai loro intermediari di registrarsi per questi regimi speciali, rendendoli operativi a partire dal 1° luglio 2021.

 Esclusioni: Restano escluse dalle nuove disposizioni:

  • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
  • Beni destinati all'installazione o montaggio a cura del fornitore nello Stato di destinazione.

Vendite a Distanza Intracomunitarie di Beni

Le vendite a distanza intracomunitarie includono cessioni di beni spediti dal venditore in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, verso consumatori finali non soggetti IVA. La soglia unica di 10.000 euro applicata a tutte le vendite intracomunitarie richiede che, se superata, l'IVA sia pagata nel paese di destinazione.

Vendite a Distanza di Beni Importati da Paesi Terzi (IOSS)

Le vendite a distanza di beni importati, con spedizioni inferiori a 150 euro, possono ora avvalersi del regime IOSS, che consente al venditore di versare cumulativamente l’IVA per le importazioni nell'UE tramite una dichiarazione mensile. L’imposta viene applicata al momento della vendita, garantendo una gestione semplificata per le piccole spedizioni.

Rimozione della Franchigia IVA: Dal 1° luglio 2021 è stata eliminata la franchigia IVA per beni di modico valore (fino a 22 euro), con l’obbligo di applicare l’IVA anche su queste importazioni.

Ambito Oggettivo di Applicazione delle Nuove Regole IVA

Le nuove regole riguardano:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni.
  • Vendite a distanza di beni importati.
  • Cessioni di beni da soggetti extra-UE a consumatori UE tramite interfacce elettroniche.
  • Fornitura di servizi a consumatori UE da soggetti non stabiliti nell’UE.

Nuova Soglia di 10.000 Euro

Dal 1° luglio 2021 è in vigore una soglia unica di 10.000 euro per tutte le vendite intracomunitarie a distanza. Superato questo limite, l'IVA sarà dovuta nel paese di destinazione del consumatore finale. Tale soglia si applica all’intero volume d’affari annuale, includendo vendite a distanza e servizi digitali.

Estensione del Regime OSS (One Stop Shop)

Il regime OSS, precedentemente limitato ai servizi digitali, è ora esteso anche alle vendite intracomunitarie di beni. Registrandosi all'OSS, le aziende possono adempiere agli obblighi IVA in un’unica dichiarazione trimestrale, versando l'IVA secondo l'aliquota del paese di destinazione. Ciò semplifica la gestione fiscale per le imprese che operano in più paesi UE.

Ruolo delle Interfacce Elettroniche

Le piattaforme digitali che facilitano vendite intracomunitarie a distanza o importazioni sotto i 150 euro sono considerate "soggetti passivi" e assumono il ruolo di cessionario e rivenditore ai fini IVA. Questi soggetti devono conservare la documentazione per 10 anni e assicurarsi che l'IVA sia applicata correttamente.

Sportello MOSS e Transizione all’OSS/IOSS dal 1° luglio 2021

  • Mini One Stop Shop (MOSS): Sistema elettronico attivo fino al 30 giugno 2021 che consentiva ai soggetti passivi di dichiarare e versare l’IVA per i servizi TTE in un solo Stato membro. Dal 1° luglio 2021, il MOSS è confluito nel nuovo OSS.
  • OSS/IOSS: Originariamente previsto per il 1° gennaio 2021, l'implementazione del regime OSS/IOSS è stata posticipata al 1° luglio 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Questo nuovo sistema europeo per l’assolvimento dell’IVA include ora anche:
    • Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi (eccetto beni soggetti ad accise), effettuate da fornitori o tramite interfacce elettroniche.
    • Vendite a distanza intracomunitarie di beni, effettuate da fornitori o tramite interfacce elettroniche.
    • Vendite nazionali di beni effettuate tramite interfacce elettroniche.
    • Prestazioni di servizi verso consumatori finali da parte di soggetti non stabiliti nell’UE o da soggetti UE in Stati membri diversi da quello di consumo.

Vantaggi del Regime OSS
Il sistema OSS semplifica gli obblighi IVA per le imprese, consentendo di:

  • Registrarsi in un solo Stato membro per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali negli altri 26 Stati membri.
  • Presentare un’unica dichiarazione IVA elettronica e un unico versamento dell’IVA dovuta.
  • Collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato di registrazione, anche per operazioni effettuate in tutta l’UE.

Preregistrazione dal 1° Aprile 2021

L'Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità telematiche per consentire la registrazione online ai regimi OSS e IOSS. In particolare, possono registrarsi:

  • OSS non UE: Destinato ai soggetti passivi extra-UE, privi di stabile organizzazione nell’UE, per dichiarare le prestazioni di servizi B2C.
  • OSS UE: Destinato ai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, soggetti extra-UE con una stabile organizzazione in Italia, e soggetti extra-UE che spediscono beni a partire dall’Italia. Anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni intracomunitari possono registrarsi in questo regime.
  • IOSS: Destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia o con stabile organizzazione in Italia e ai soggetti extra-UE. Questo regime facilita la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, con valore fino a 150 euro, tramite una dichiarazione mensile. Le interfacce elettroniche che facilitano le vendite di beni da Paesi terzi possono anch’esse aderire al regime IOSS.

Approfondimenti sui Regimi OSS e IOSS

Regime

Descrizione

OSS non UE

Riservato ai soggetti passivi non stabiliti nell’UE per tutte le prestazioni di servizi B2C con luogo di prestazione nell’UE. Questi soggetti possono dichiarare e versare l’IVA per tutte le prestazioni di servizi B2C tramite il regime non UE, anche se tenuti a registrarsi ai fini IVA in uno Stato membro per altre prestazioni.

OSS UE

Destinato ai soggetti passivi stabiliti nell’UE per vendite intracomunitarie di beni e per prestazioni di servizi B2C a consumatori finali in altri Stati membri. Comprende anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite intracomunitarie di beni. Le interfacce elettroniche extra-UE devono nominare un rappresentante fiscale per utilizzare questo regime.

IOSS

Accessibile ai soggetti passivi stabiliti in Italia, ai soggetti extra-UE con stabile organizzazione in Italia, e alle interfacce elettroniche che facilitano la vendita di beni importati di valore fino a 150 euro. Questo regime facilita il versamento dell’IVA su tali beni, centralizzando il pagamento in un unico Stato membro.

Questi regimi rappresentano una semplificazione significativa per le aziende che operano nel commercio elettronico transfrontaliero, riducendo il numero di registrazioni e dichiarazioni IVA necessarie e centralizzando gli obblighi fiscali in un unico punto di riferimento.

 

Conclusione: Queste nuove regole rappresentano un cambiamento significativo nel commercio elettronico, con l’introduzione di regimi speciali OSS e IOSS che semplificano gli obblighi IVA per le vendite a distanza nell'UE. Le aziende devono aggiornare le loro pratiche fiscali per rispettare la normativa e sfruttare le opportunità di semplificazione amministrativa.

 

 

Scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Richiedi ora una consulenza gratuita!
Torna al blog